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Diritto Pubblico
Nel 1815 ci fu il congresso di Vienna, ossia il congresso delle potenze vincitrici su Napoleone, volto a ridisegnare la mappa dell’Europa dopo gli sconvolgimenti dalle guerre napoleoniche.
Ci fu un ritorno delle vecchie monarchie, tornano perciò le monarchia assolute (assolutismo) sia in Europa che in Italia.
Con la monarchia i diritti dei cittadini non esistono, non esistono i cittadini, ma solo sudditi. Infatti i cittadini non avevano poteri, come quello di votare e non potevano reclamare i loro diritti; perché difatti non c’erano diritti, ma solo doveri.
Iniziano dei movimenti rivoluzionari, al fine di ottenere appunto dei diritti.
Nel 1848 in Piemonte, il sovrano era Carlo Alberto che concede lo Statuto Albertino che resta poi in vigore per ben 100 anni, che in proseguo fu sostituito poi dalla Costituzione Italiana.
Così il muro della Monarchia assoluta viene un po’ rotto. C’era il diritto al voto, ma solo per le persone che nell’anno precedente avevano raggiunto un certo reddito, perciò solo per le classi più abbienti.
Questo Statuto divenne poi la Costituzione quando nel 1861 viene a formarsi il Regno d’Italia con re Vittorio Emanuele di Savoia.

Nel corso degli anni tale costituzione subisce modificazioni, perché è una Costituzione flessibile e quindi facilmente modificabile dal Parlamento a seconda delle varie esigenze.
Le modificazioni maggiori avvengono durante l’era del fascismo.
Tra il 1922 – 1943 decade il fascismo e la costituzione subisce dei cambiamenti e vengono introdotti nuovi organi. Ci sono comunque limitazioni di alcuni diritti dei cittadini (diritto di voto, riunirsi in associazioni).
Quando cade il fascismo (’43 – ‘45) veniamo a trovarci in un momento difficile. Ci sarà una parte politica che non vuole la monarchia e invece una parte a cui ne era affezionata.
Perciò viene fatto un referendum (12.500.000 votano per la repubblica) e viene rifatta ex – novo la Costituzione.
Il 2 – 06 – 1946 si decide di mandare gli italiani alle urne e tra tante accuse di imbrogli elettorali viene proclamata la vittoria, il re viene esiliato, e si inizia a lavorare sulla nuova Costituzione che entra in vigore il 1 – 01 – 1948.
A capo dello Stato c’è così un Presidente della Repubblica di cui però non si conoscevano bene le mansioni e ruoli.
La Repubblica è basata sul principio della democrazia.
La Costituzione è fatta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie.
Molte leggi pur essendo della costituzione, fu possibile applicarle solo in un secondo tempo, poiché ne mancava una regolamentazione (ad esempio il diritto allo sciopero si è esplicato solo nel 1990, perché prima non era regolamentato).
Gli organi dello stato vengono eletti dal popolo (sistema indiretto); mentre il referendum è un sistema diretto poiché decide direttamente il cittadino.
Questa Costituzione determina che il Presidente non abbia poteri reali.
Partecipa ai 3 poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario, ma non decide nulla.
Più che altro ha una funzione di controllo, vigilare sui poteri (Principio di Divisione dei Poteri). Infatti i 3 poteri devono essere gestiti da 3 organi separati, per evitare una coesione.
Se fossero gestiti da un unico organo si ricadrebbe nella monarchia.
Le disposizioni transitorie avevano il compito di regolamentare situazioni di passaggio (come ad esempio il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica) e stavano in atto per periodi determinati. Alcune disposizioni invece diventano stabili e tuttora permangono.
La Costituzione si divide in tre parti:

  1. Principi generali della Costituzione Italiana
  2. diritti dei cittadini
  3. organi dello stato

Gli Organi dello stato si classificano in 3 categorie:

  1. attivi
  2. consuntivi
  3. di controllo

Organi Attivi (monocratici)
Come ad esempio il governo che ha potere decisionale, i ministri che prendono decisioni nel loro settore, direttore generale di un’azienda.
Organi Consuntivi (più persone)
Non hanno potere decisionale. Sono organi collegiali composte da più persone esperte. Un esempio è il consiglio superiore della sanità che ha il compito di dare pareri all’organo attivo, cioè al ministro della sanità.
Tali organi entrano in gioco solo quando l’organo attivo gli chiede un parere.
(es.: consiglio di Stato, avvocatura dello Stato…).
Sono perciò organi di ausilio all’organo attivo.
I pareri possono essere di 3 tipi:

  1. facoltativi: non c’è nessuna legge che mi obbliga a chiedere il parere; e anche se c’è il parere la decisione resta comunque agli organi attivi.
  2. obbligatori: il parere è previsto dalla legge ed è obbligatorio chiederlo, ma non si è poi obbligati a seguirlo.
  3. vincolanti: c’è l’obbligo di eseguire il parere. Deve essere chiesto ed eseguito.

Organi di controllo
Ogni attività deve essere controllata da qualcuno. Esistono organi di controllo anche a livello regionale.
Tutti gli atti degli organi attivi passano al vaglio degli organi di controllo per chiederne la legittimità degli stessi.
Sono praticamente vigilanti delle leggi. Stanno a fianco degli organi attivi per far si che tutto si svolga secondo la legge.

La Corte dei Conti è il massimo organo di controllo dello stato e controlla appunto che gli atti siano legittimi.





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